Come diventare estetista

A cura di Sonia Granziera, estetista microdermopigmentista

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Oggi vorrei cercare di spiegare ciò che può essere utile conoscere per poter intraprendere e avviare l'attività di estetista. Innanzitutto è necessario possedere i requisiti professionali previsti dalla Legge 04/01/1990; dal Regolamento Regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge Regionale 15/09/1989, n. 48.

I primi passi

Per ottenerli è necessario superare un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:

  1. dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista) + corso di specializzazione della durata di un anno oppure dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni + un anno di inserimento in un'impresa di estetista;
  2. un periodo di esperienza lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno dopo il periodo di apprendistato, seguito da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore;
  3. tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno in un'impresa di estetista seguiti da un corso di formazione teorica di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso.

Percorso di formazione professionale

L’attività di estetista può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: trattamenti estetici" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico di estetica" non è valido per l’esercizio della professione). I percorsi in extraobbligo formativo di estetica sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione al percorso.

Cosa serve per aprire un centro estetico?

NORMA DI RIFERIMENTO: come dicevo, la legge a cui bisogna fare riferimento è la N° 1 del 4 gennaio 1990, che è stata integrata con un decreto interministeriale nel 2011. Nel testo normativo si possono trovare la tipologia di trattamenti ammessi, gli attestati di specializzazione richiesti per il direttore tecnico, le apparecchiature consentite etc. Per svolgere attività di estetica, almeno una figura (Tu, una tua socia o un tuo dipendente etc) deve essere in possesso dell’attestato di estetista specializzata (2 anni + 1 di specializzazione) questa sarà nominata direttrice tecnica e solo la persona con questi requisiti potrà svolgere il lavoro sulle clienti; il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetica.

RICERCA E INDIVIDUAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE: gli ambienti dovranno essere conformi alle disposizioni comunali e della ASL della tua città. Bisogna sottolineare che non esiste una normativa unica e inequivocabile su tutto il territorio nazionale, bensì occorrerà verificare le piccole sfumature che ASL e Uffici comunali disciplinano nel loro territorio. Infatti in alcuni comuni c’è l’obbligo di avere 2 bagni distinti (uno per i clienti ed uno per il personale), per altri è necessario avere una doccia per lavarsi, qualcuno definisce la superficie minima di 6 mq per ciascun ambiente di lavoro etc. Prima di fare progetti ed eseguire lavori, verificare le disposizioni comunali in materia; una volta verificate le disposizioni ASL, potrai farti redigere un progetto in base alla planimetria catastale del negozio, con il quale avrai possibilità di richiedere preventivi per i lavori da imprese edili o singoli professionisti.

APERTURA DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’: adesso sei pronto per l’attribuzione della partita IVA, scegliendo la persona giuridica che ritieni più idonea (ditta individuale, società di persone, società di capitali) facendoti assistere e consigliare dal tuo commercialista. Ti servirà per poter firmare il contratto di affitto del negozio, richiedere gli allacciamenti delle utenze (corrente, telefono) e provvedere alle prime forniture. Nella richiesta di apertura della società/ditta dovrai indicare il codice ATECO che si riferisce al settore ed alla tipologia di attività che intendi avviare.

APERTURA CONTO CORRENTE, FIRMA CONTRATTO DI AFFITTO: effettuata l’apertura della società/ditta, come prima cosa potrai aprire un conto corrente bancario intestato alla ditta neo-costituita, così potrai firmare il contratto di affitto e fare la richiesta per le utenze.

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO E PRATICA SCIA EDILIZIA: successivamente, facendoti seguire da un architetto o geometra, potrai inoltrare le richieste per eseguire le modifiche al negozio (divisori cabine, bagno e antibagno etc). Questa pratica si chiama SCIA Edilizia (segnalazione certificata di inizio attività) e ha quasi ovunque sostituito la DIA (denuncia di inizio attività). Senza questa auto dichiarazione che presenterai e che dovrà essere approvata dall'ufficio tecnico del comune, non potrai iniziare i lavori di ristrutturazione del locale. Unitamente dovrai indicare il nome del direttore tecnico (estetista specializzata) che sarà la responsabile dell’attività. Altre richieste con appositi moduli che dovrai presentare sono: la pratica per poter installare l’insegna (per la quale dovrai allegare anche una bozza grafica), chiudere la SCIA Edilizia al termine dei lavori e fare la comunicazione di inizio attività. Attualmente, presentata la comunicazione di inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, non è più necessario attendere i 30 giorni di silenzio assenso per poter iniziare l’attività lavorativa. Potrai iniziare a lavorare da subito e l’ufficio preposto avrà tempo 60 giorni per fare sopralluoghi e controlli per verificare se hai rispettato tutte le normative in materia. Nel caso dovessero trovare alcune incongruenze, ti indicheranno i tempi e le modalità con le quali dovrai adeguarle, ma non dovrai chiudere l’esercizio.

Sonia Granziera

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